LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO: ISTRUZIONI PER AZIENDE E FAMIGLIE

Il decreto legge n.50/2017, convertito nella legge n.96/2017 ed in parte modificato dal Decreto Dignità, disciplina all’art.54 bis il contratto di lavoro occasionale accessorio introdotto in sostituzione dei vecchi voucher. Aziende e famiglie possono ricorrere a questa tipologia contrattuale per richiedere prestazioni lavorative rese in maniera saltuaria e non abituale che non comportano l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio. La norma definisce occasionale la prestazione che:

  • sia resa per un massimo di 280 ore nell’arco dell’anno,
  • comporti per il prestatore un compenso massimo complessivo di 5000 euro annui se resa nei confronti di più utilizzatori o 2500 euro annui se resa ad un unico utilizzatore,
  • comporti per l’utilizzatore l’erogazione di un compenso non superiore a 5000 euro annui in relazione a tutti i prestatori impiegati.

Ai fini della determinazione dei suddetti limiti reddituali, nel caso in cui i prestatori siano titolari di una pensione di vecchiaia o di invalidità, studenti con meno di 25 anni iscritti presso un istituto di qualsiasi ordine e grado o presso l’università, percettori di misure di sostegno al reddito o disoccupati (art.19 decr. lgsl. n.150/2015), il compenso è computato nella misura del 75% dell’importo percepito. Per tali soggetti, il compenso massimo complessivo è fissato pertanto a 6250 euro. Il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale è comunque VIETATO per gli utilizzatori che occupino più di cinque dipendenti a tempo indeterminato e nei confronti di lavoratori con cui l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Fermo restando le disposizioni generali, la norma distingue tra i cosiddetti PRESTo riservato alle aziende e il libretto famiglia riservato ai privati.

PRESTo PER AZIENDE

Nel caso in cui il committente sia un’impresa o un professionista, la misura del compenso è liberamente stabilita dalle parti ma non può essere inferiore all’importo netto di 9 euro all’ora e di 36 euro al giorno anche qualora la prestazione lavorativa sia richiesta per meno di 4 ore. Il costo totale minimo a carico dell’utilizzatore, comprensivo dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione Separata Inps, premio assicurativo Inail e costi di gestione è di 12,41 euro per ogni ora nonché 49,64 euro per ogni giornata lavorativa. I compensi sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato del lavoratore. In relazione all’ambito di applicazione, la legge vieta il ricorso al lavoro occasionale da parte delle imprese operanti nel settore dell’edilizia e affini e nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere e servizi. Prevede, invece, delle peculiarità per le aziende del settore agricolo le quali, fatto salvo il rispetto del limite massimo di 5 dipendenti a tempo indeterminato, possono impiegare nel lavoro occasionale solo soggetti titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, studenti under 25, percettori di misure di sostegno al reddito e disoccupati (art.19 decr. lgsl. n.150/2015) che non risultino iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli relativi all’anno precedente. I compensi minimi orari nel settore agricolo variano in base all’appartenenza del lavoratore ad una delle tre aree professionali stabilite per legge. Altra eccezione alla norma generale riguarda le aziende attive nel settore turistico-alberghiero che, secondo quanto disposto dal Decreto Dignità, possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale anche qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori a tempo indeterminato, ma in tal caso solo con i soggetti appartenenti alle categorie previste per il settore agricolo.

LIBRETTO FAMIGLIA

Il libretto famiglia è riservato al privato che abbia necessità di richiedere prestazioni di lavoro del tutto saltuarie nell’ambito di attività di supporto alla famiglia, come piccoli lavori domestici, giardinaggio, pulizia e manutenzione, assistenza domiciliare a bambini, anziani o disabili, insegnamento privato supplementare. Il compenso orario netto per il lavoratore è fissato in questo caso a 8 euro, mentre il costo totale orario posto a carico del committente, comprensivo di contributi Inps, Inail e costi di gestione, ammonta a 10 euro.

COME SI ATTIVANO I VOUCHER?

  1. Prestatori e utilizzatori devono preventivamente registrarsi sul portale dell’Inps nell’apposita sezione dedicata al lavoro occasionale. I lavoratori devono autocertificare l’eventuale appartenenza alle categorie per le quali i compensi vengono computati nella misura del 75% ai fini del rispetto del limite reddituale previsto o la non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dell’anno precedente. Devono, inoltre, provvedere ad aggiornare tempestivamente la propria anagrafica in caso di variazioni.
  2. Almeno 15 giorni prima della prestazione, l’utilizzatore deve ricaricare il proprio portafoglio informatico effettuando il versamento con il modello f24 elide (causale CLOC o LIFA sezione Inps) o richiedendo l’addebito sul proprio conto corrente o carta di credito/debito.
  3. Almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione richiesta, l’utilizzatore deve trasmettere tramite la piattaforma informatica dell’Inps una dichiarazione in cui comunica:
  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore,
  • l’oggetto della prestazione,
  • il luogo di svolgimento dell’attività,
  • la data, l’ora di inizio e di conclusione o nel caso delle aziende attive nel settore agricolo e turistico l’arco temporale, non superiore a 10 giorni consecutivi, in cui la prestazione sarà svolta con l’indicazione della durata complessiva presunta,
  • il compenso pattuito.

La liquidazione del compenso avviene da parte dell’Inps entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa attraverso accredito su conto corrente o carta di credito ovvero tramite bonifico domiciliato in qualsiasi ufficio postale (muniti della documentazione richiesta) in base alla preferenza espressa dal lavoratore in sede di registrazione. Nel caso in cui una prestazione già comunicata non abbia più luogo, l’utilizzatore ha facoltà di richiederne la revoca entro i tre giorni successivi a quello in cui si sarebbe dovuta svolgere. In mancanza della revoca, l’Inps provvederà comunque al pagamento della prestazione. La procedura prevista per l’attivazione dei voucher in ambito famigliare è la medesima con la differenza che la comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa non avviene in maniera preventiva, come richiesto ad aziende e professionisti, ma deve essere presentata entro il terzo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l’attività lavorativa.

La finalità della legge che regola il contratto di lavoro occasionale è chiaramente quello di cercare di contrastare il lavoro nero e garantire delle tutele assicurative e previdenziali anche alle attività rese in maniera saltuarie. Pertanto, in caso di eventuali violazioni, sono previste sanzioni diverse in base all’illecito accertato. La mancata comunicazione preventiva dell’inizio della prestazione è punita con la sanzione da 500 a 2500 euro per ogni giornata lavorativa, sempre che siano rispettati i limiti temporali e reddituali previsti e sia comunque accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro occasionale tra le parti (es. presenza di prestazioni precedenti gestite in maniera regolare). In caso contrario, al superamento dei limiti stabiliti il rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato e qualora sia accertato che non si tratti di una mera mancanza di comunicazione, trova applicazione la maxisanzione per lavoro nero. Il committente imprenditore o professionista è tenuto anche in relazione al lavoro occasionale al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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