SICUREZZA SUL LAVORO: SOLO OBBLIGHI PER LE AZIENDE?

Nonostante si parli sempre più spesso di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non sempre le aziende sembrano attribuire la giusta importanza a questo aspetto, piuttosto tendono a considerarlo solo come un costo che incide negativamente sul bilancio aziendale. Ma cosa significa applicare le norme sulla sicurezza e soprattutto è davvero solo un costo?

Il d. lgs. 81/2008, Testo unico per la sicurezza, prevede per ogni azienda la realizzazione di un sistema finalizzato alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, un sistema in cui tutti, compresi i lavoratori, sono soggetti attivi nell’applicazione delle norme sulla sicurezza. Sono OBBLIGATORI i seguenti adempimenti:

  • VALUTAZIONE DEI RISCHI presenti in azienda a cura del datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e REDAZIONE DEL DVR entro 90 giorni dall’inizio dell’attività con l’indicazione delle misure di protezione adottate. In caso di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro o in seguito ad infortuni significativi, il documento deve essere aggiornato entro 30 giorni dal verificarsi di questi eventi. La redazione del DVR avviene in modalità semplificata secondo le cosiddette procedure standardizzate nelle aziende che occupano fino a 10 dipendenti, modalità che può essere utilizzata a propria discrezione anche dalle aziende fino a 50 dipendenti.
  • NOMINA dell’ RSPP tra soggetti interni all’azienda o, salvo in alcuni casi espressamente vietati, tra professionisti esterni. Il compito può essere svolto anche direttamente dal datore di lavoro nelle aziende fino a 200 lavoratori, limite che si abbassa a 30 per le aziende artigiane, industriali e agricole e a 20 per quelle della pesca. In ogni caso, il soggetto designato deve possedere specifici requisiti professionali e deve frequentare appositi corsi di formazione la cui durata varia in base al livello di rischio attribuito all’azienda (basso, medio, alto).
  • INFORMAZIONE e FORMAZIONE dei LAVORATORI sui pericoli legati all’attività, sui rischi e sulle procedure di prevenzione e protezione adottate in azienda. La partecipazione ai corsi di formazione riguarda tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, tirocinanti, prestatori di lavoro occasionale accessorio e soggetti assimilati come i soci delle cooperative. La formazione deve avvenire al momento dell’assunzione, al cambio mansione o qualora siano introdotte di nuove attrezzature o nuove sostanze.
  • NOMINA ADDETTI alla gestione delle emergenze, PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO, in numero adeguato in relazione alle dimensioni e all’attività dell’azienda. Il compito può essere ricoperto anche dal DL nelle stesse casistiche individuate per l’RSPP. In ogni caso, l’addetto deve frequentare appositi corsi di formazione.
  • NOMINA del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA in numero variabile in base alle dimensioni aziendali. La nomina può avvenire a livello aziendale, direttamente dai lavoratori nelle aziende fino a 15 dipendenti e nell’ambito delle rappresentanze sindacali in quelle più grandi, oppure a livello territoriale. Previsto un corso anche per la formazione dell’RLS.
  • qualora i rischi connessi all’attività lavorativa lo impongano, NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE che si occupa della sorveglianza sanitaria.
  • INDIZIONE di una RIUNIONE PERIODICA con cadenza almeno annuale per le aziende con più di 15 dipendenti.

In base al tipo di attività, il decreto n. 81/08 prevede ulteriori adempimenti come la partecipazione a corsi che abilitano all’uso di macchinari ed attrezzature specifici o la redazione di altri documenti tecnici previsti, ad esempio, nel caso dei cantieri edili.

Tutti i compiti fin qui elencati sono delegabili dal datore di lavoro ad altri soggetti dotati di appositi requisiti professionali, esclusa la nomina dell’RSPP e la redazione del DVR.

Trattandosi di adempimenti obbligatori, la legge prevede l’applicazione di sanzioni amministrative o penali qualora vengano accertate eventuali violazioni. In caso di gravi e reiterate violazioni, gli organi di vigilanza possono disporre inoltre un provvedimento di sospensione dell’attività.

Solo obblighi sanzionabili quindi? O ci sono anche vantaggi normativi ed economici derivanti dalla corretta applicazione del Testo unico sulla sicurezza? Si ritiene necessario considerare gli adempimenti in materia di sicurezza come un vero e proprio investimento in quanto:

  1. prevenire il verificarsi di infortuni in azienda significa EVITARE di IMPIEGARE RISORSE nell’erogazione delle relative indennità che sono interamente a carico del datore di lavoro per i primi quattro giorni e condivise con l’Inail a partire dal quinto giorno.
  2. il rispetto delle norme sulla sicurezza costituisce requisito essenziale per GODERE degli INCENTIVI previsti IN MATERIA DI ASSUNZIONI AGEVOLATE che altrimenti non sarebbero concessi. La mancata valutazione dei rischi aziendali NON permette, inoltre, il RICORSO a particolari tipologie contrattuali come il LAVORO intermittente o A CHIAMATA, lavoro A TEMPO DETERMINATO e lavoro IN SOMMINISTRAZIONE.
  3. le aziende che investono in sicurezza hanno diritto a richiedere una RIDUZIONE del PREMIO INAIL. Gli interventi migliorativi ammessi sono espressamente elencati dall’Istituto e possono consistere, tra gli altri, nell’adozione di un sistema di gestione sulla sicurezza nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Linee Guida dell’Inail o dallo standard internazionale OHSAS 18001/07 o 45001/18. la richiesta di riduzione avviene tramite la presentazione all’Inail del mod. OT23 in cui l’azienda autocertifica l’intervento adottato nell’anno solare precedente (per il 2020 la scadenza è fissata al 29 Febbraio).

E’ opportuno ricordare che l’Inail indice ogni anno un bando (bando ISI) che prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto per sostenere i progetti di miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle piccole e medie imprese.

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