BONUS RENZI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI: CHI PUO’ RECUPERARLO E CHI DEVE RESTITUIRLO

E’ tempo di dichiarazione dei redditi, mentre alcuni contribuenti potranno procedere al recupero del bonus Renzi, altri si ritroveranno a dover restituire quanto percepito in corso d’anno.
Introdotto con il d.l. 66/2014, il cosiddetto bonus 80 euro consiste in un credito esentasse riconosciuto ai titolari di redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati. Rientrano in tali fattispecie i trattamenti previdenziali di sostegno al reddito (malattia, maternità, cassa integrazione, NASPI, disoccupazione agricola), i compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i compensi percepiti dai soci lavoratori delle cooperative. Requisito fondamentale per averne diritto, oltre al rispetto di determinati limiti di reddito, è la cosiddetta capienza fiscale del contribuente che si verifica quando l’imposta Irpef, calcolata sul suo reddito complessivo, risulti superiore alle detrazioni per lavoro dipendente spettanti. Non determina la perdita del diritto, l’eventuale presenza di detrazioni per carichi familiari o spese sostenute che di fatto vadano ad annullare interamente l’imposta. L’importo del bonus è di 960 euro (circa 80 euro mensili) per i lavoratori dipendenti impiegati l’intero anno il cui reddito complessivo annuo, calcolato ai fini irpef, sia compreso tra 8174 e 24600 euro. Per redditi superiori, l’importo si riduce fino ad annullarsi completamente qualora il reddito sia superiore a 26600 euro. Ai lavoratori impiegati per frazione di anno, invece, l’importo viene rapportato ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente, anche se il reddito complessivo risulti inferiore alla soglia degli 8174 euro. Il lavoratore può facilmente verificare l’avvenuta erogazione del credito da parte del proprio datore di lavoro consultando la busta paga e la certificazione unica dallo stesso rilasciata (punti 391, 392 e 393)

IPOTESI DI RECUPERO DEL BONUS NON EROGATO O EROGATO SOLO PARZIALMENTE 1. LAVORATORI assunti con CONTRATTO di lavoro A TEMPO DETERMINATO: nel caso in esame, vi è incertezza nella determinazione esatta del bonus spettante in quanto tali lavoratori potrebbero avere diritto all’importo in misura ridotta o intera a seconda che siano occupati solo per alcuni mesi oppure per l’intero anno (in caso di stipula di più contratti a tempo determinato o per effetto di proroghe e rinnovi del contratto con la stessa azienda). Il calcolo del bonus e il recupero avviene, pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi o, in alternativa, qualora non ci siano altre tipologie di redditi da dichiarare, in sede di conguaglio di fine anno. Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro con datori differenti, può richiedere a quello che effettua il conguaglio, di considerare i redditi derivanti dagli altri rapporti al fine di determinare il bonus complessivo spettante. 2. LAVORATORI DOMESTICI: i datori di lavoro non rivestono in questo caso la qualità di sostituto d’imposta: non operano trattenute sui compensi erogati né provvedono al calcolo e all’erogazione del bonus eventualmente spettante. Unica possibilità per i lavoratori domestici di recuperare il credito è la dichiarazione dei redditi. 3. TITOLARI DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI: l’indennità di malattia, maternità, la cassa integrazione e i trattamenti di disoccupazione sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente. I percettori delle suddette misure di sostegno al reddito hanno facoltà di recuperare il bonus Renzi spettante, in sede di dichiarazione indicando l’Inps come sostituto d’imposta, che provvederà all’effettiva erogazione del credito.

IPOTESI DI RESTITUZIONE DEL BONUS EROGATO 1. VARIAZIONI DEL REDDITO PERCEPITO: il lavoratore al quale in corso d’anno sia stato riconosciuto il credito ma che abbia percepito un reddito effettivo inferiore a 8174 euro o superiore a 26600 euro, si ritroverà a dover restituire in un’unica soluzione l’intero importo nella dichiarazione dei redditi. La restituzione potrà essere anche parziale per quei lavoratori il cui reddito superi i 24600 euro ma non i 26600 euro. 2. LAVORATORI CON PIU’ DI DUE RAPPORTI DI LAVORO nell’anno O CON DUE RAPPORTI CONTESTUALI: la determinazione del reddito complessivo dato dalla somma dei compensi dei singoli rapporti comporta necessariamente un ricalcolo dell’irpef dovuta e delle detrazioni spettanti. L’eventuale erogazione del bonus potrebbe essere quindi annullata da un conguaglio a debito. Il lavoratore titolare di due rapporti part-time o due collaborazioni contestuali e che si vede riconosciuto il bonus da entrambi i datori di lavoro o committenti, dovrà restituire in sede di dichiarazione quanto indebitamente percepito. Per evitare quanto sopra, è bene che il lavoratore sottoscriva una dichiarazione di rinuncia al bonus Renzi in costanza di rapporto o, nel secondo caso descritto, esoneri almeno un datore o committente dal riconoscimento dell’importo per evitare la doppia erogazione.

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