COME FUNZIONANO LE FERIE

Mai come in questo periodo ci sembra opportuno parlare di ferie, un diritto irrinunciabile riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti al fine di reintegrare le energie psico-fisiche spese durante l’attività lavorativa. La normativa di riferimento, art. 2109 cc e art.10 d.lgs. 66/2003, prevede un periodo annuale di ferie pari ad almeno 4 settimane sebbene i ccnl di settore possano stabilire una durata maggiore legata ad esempio all’anzianità di servizio del lavoratore o al livello in cui sia inquadrato.

La MATURAZIONE delle ferie avviene durante i periodi di effettiva prestazione lavorativa e in quelli di assenza tutelata come malattia, maternità, infortunio, congedo matrimoniale, permessi per disabili e le ferie stesse. Ogni mese matura 1/12 del monte annuo stabilito dalla legge o dal ccnl applicato in azienda. In caso di assunzione o cessazione del contratto in corso d’anno o nel caso dei contratti a tempo determinato, le ferie saranno ovviamente rapportate al periodo lavorato (es. per l’attività prestata da maggio a settembre spettano 5/12 delle ferie annuali previste da contratto) e ogni mese sarà calcolato come intero ai fini della maturazione del diritto, solo se lavorato per almeno 15 giorni. Ogni lavoratore può controllare le ferie maturate, in media poco più di due giorni al mese, nonché quelle eventualmente godute e residue, consultando il prospetto riportato nella parte inferiore della propria busta paga.

Per i giorni di ferie goduti, il datore di lavoro eroga la NORMALE RETRIBUZIONE che sarebbe spettata al lavoratore se avesse lavorato, sempre in proporzione all’orario contrattuale. Pertanto, un lavoratore assunto con contratto part-time a tempo indeterminato avrà diritto allo stesso numero di giorni di ferie spettanti al lavoratore assunto a tempo pieno ed indeterminato, ma ovviamente ad una diversa retribuzione in virtù del ridotto orario contrattuale. Nel caso in cui, il DL acconsenta alla fruizione di ferie non ancora maturate da parte del dipendente, provvederà a trattenere la relativa retribuzione nella busta paga di riferimento.

La normativa dispone che la FRUIZIONE debba avvenire nell’anno di maturazione nella misura di almeno 2 settimane, mentre le restanti settimane dovranno essere godute nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, salvo diverse disposizioni contenute nei ccnl. Quindi entro il prossimo 30 Giugno, dovranno essere godute tutte le ferie maturate nel corso del 2017. Quelle maturate nell’anno corrente, invece, dovranno essere godute entro il 30 Giugno 2021. In quanto diritto irrinunciabile, la fruizione è OBBLIGATORIA e ogni patto contrario che preveda l’erogazione di un’indennità sostitutiva è nullo. La MONETIZZAZIONE è POSSIBILE SOLO in alcune ipotesi:

  • assunzione con contratto a tempo determinato
  • cessazione rapporto di lavoro
  • ferie previste da ccnl eccedenti il periodo minimo di 4 settimane.

Ma chi stabilisce il periodo di godimento delle ferie? Il lavoratore può esprimere la volontà di fruire delle ferie in un determinato periodo facendone apposita richiesta al proprio DL il quale, in assenza di casi particolari, non può negarle in maniera arbitraria. Premesso ciò, la scelta della durata e della collocazione temporale delle ferie rimane comunque un’espressione del potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro. Lo stesso può quindi decidere, in base alle esigenze aziendali, di predisporre un piano ferie annuale o imporne la fruizione in forma collettiva con l’interruzione totale dell’attività lavorativa. Il DL potrebbe anche negare periodi di riposo già approvati o richiedere il rientro anticipato del lavoratore, provvedendo in tal caso a risarcire eventuali costi da questi già sostenuti. Al fine di evitare l’applicazione di sanzioni amministrative, il DL ha inoltre facoltà di obbligare il lavoratore ad astenersi dall’attività lavorativa in modo che siano rispettati i termini di fruizione stabiliti dalla legge. In caso di violazione, infatti, è prevista una sanzione compresa tra 120 e 720 euro, tra 480 e 1800 euro se i lavoratori coinvolti sono più di 5 e la violazione si è verificata in almeno due anni, tra 960 e 5400 euro se i lavoratori sono più di 10 e la violazione si è verificata in almeno quattro anni. Indipendentemente dall’accertamento della violazione, al termine dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, il DL è tenuto a versare i contributi Inps calcolati sulla retribuzione spettante per i giorni di ferie anche se le stesse non siano state effettivamente godute.

E se ci si ammala subito prima o durante il periodo di ferie programmato? La malattia sorta prima non incide sulle ferie e il lavoratore potrà recuperarle successivamente. Se invece il lavoratore si ammala durante le ferie potrà sospenderle e godere della malattia a patto che ne dia tempestiva comunicazione al DL e avvii la procedura prevista per tale istituto. L’effetto sospensivo è riconosciuto anche in caso di ricovero ospedaliero del figlio del lavoratore, per tutta la durata del ricovero fino ai tre anni d’età del bambino, per massimo cinque giorni se l’età è compresa tra i tre e gli otto anni.

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